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Olio DOP ed etichettatura:
Ultime notizie
In attesa della circolare ministeriale la Regione Liguria ha dato disposizione che le Camere di Commercio possano accettare con riserva le denunce di produzione di olio DOP. Tali denunce saranno da validare non appena formalmente accolta la citata richiesta dal Ministero medesimo. Per quanto riguarda le modalita' di designazione ed etichettatura degli oli a denominazione di origine "Riviera Ligure", si pubblicano di seguito le indicazioni pervenute dall'Ispettorato Repressione Frodi di Genova, concordate in sede di ultima riunione del Comitato di Coordinamento dei Controlli, formato dalle Camere di Commercio liguri, dalla Repressione frodi e dalla Regione Liguria.
ETICHETTATURA
Insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli, fascette, legati al prodotto medesimo.
DENOMINAZIONE DI VENDITA OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA RIVIERA LIGURE (accompagnato da menzione di sottozona).
Le dimensioni dei caratteri della dicitura RIVIERA LIGURE regolano le dimensioni di tutte le altre in quanto nessun'altra menzione può essere più grande e precisamente:
- la SOTTOZONA dovrà essere indicata con dimensioni non superiori a quella della denominazione.
- le ALTRE INDICAZIONI GEOGRAFICHE consentite riguardanti comuni, frazioni, tenute, fattorie, dovranno essere inserite con dimensione
dei caratteri non superiori alla metà di quelle della denominazione.
DICITURA DENOMINAZIONE di ORIGINE PROTETTA (D.O.P.)
QUANTITÀ
Gli olii devono essere confezionati in recipienti di capacità non superiore a 10 litri ed esclusivamente nelle seguenti quantità
nominali unitarie (espresse in litri): 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 10,00.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Deve essere indicato il momento (mese e anno) fino al quale il confezionatore garantisce il prodotto mantenuto secondo precise indicazioni di conservazione.
NOME O RAGIONE SOCIALE O MARCHIO DEPOSITATO E SEDE DEL CONFEZIONATORE
Deve essere indicata per esteso la località dove è ubicata l'azienda o lo stabilimento in cui si effettua il confezionamento.
LOTTO
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotta e/o confezionata in circostanze praticamente identiche.
SENZA INDICAZIONE DI LOTTO I PRODOTTI ALIMENTARI NON POSSONO ESSERE POSTI IN VENDITA
Il lotto viene determinato dal produttore o confezionatore
Deve essere LEGGIBILE, VISIBILE, INDELEBILE ed essere preceduto dalla lettera "L"
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Qualora si renda necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto e in riferimento al termine minimo di conservazione indicato.
ANNATA
È obbligatorio indicata l'annata di raccolto delle olive
LOGO
È possibile inserire il simbolo delle Denominazioni di Origine Protette approvato dalla Comunità Europea e pubblicato sulla G.U. CE n. 224/98 (reg. CE 1726/98).
Viticoltura
Documenti di accompagnamento
dei vini
di Claudio Andreini
Dal Ministero delle Finanze, al quale va dato atto che da qualche tempo aveva adottato il metodo della semplificazione nel settore vitivinicolo, arriva ora una nuova circolare che vanifica ogni concreto tentativo di semplificazione. Con Decreto Dir. del 14 Aprile 1999 il Ministero per le Politiche Agricole in collaborazione con l'Ispett. Centrale R. F. introduceva un nuovo documento che doveva accompagnare, ai fini agricoli, sul territorio nazionale il trasporto del vino e dei prodotto vinosi. Tutto sommato a prima vista questo documento si concretizzava in qualcosa del tutto inutile ma poco dannoso per il settore. Alla luce di questa nuova circolare del Ministero delle Finanze detto Documento, denominato documento di accompagnamento dei prodotti vinosi contrassegnati, non contiene tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa fiscale; in particolare, non corrisponde esattamente (sia nelle singole indicazioni che deve contenere, sia in ordine alla modalità di utilizzo) al documento previsto dalla normativa sui contrassegni IVA in vigore. Mancano, infatti, le seguenti indicazioni: dati completi del vettore; classe e categoria dei beni consegnati o spediti, data e luogo della spedizione (a prescindere dalla data di redazione) o della consegna nonché la destinazione. Quanto alla tenuta e all'utilizzo del documento non corrisponde a quanto dettato dall'articolo 39 del D.P.R n. 633/72 decreto IVA. Considerato, che esiste una proposta di legge per abrogare la normativa sui contrassegni fiscali, ma sino alla data di entrata in vigore di tale norma abrogativa, la materia in argomento è regolata, ai fini fiscali, della sopracitata disposizione relativa ai contrassegni fiscali, con la conseguenza che il produttore sarebbe costretto a adottare un duplice documento e vale a dire quello di cui al D.M. 4 maggio 1981, che richiama in vita le vecchie note di consegna che da oltre 15 anni non venivano più usate essendo state sostituite dalle bolle IVA XAB per le finalità fiscali e quello di cui al decreto Ministeriale del 14 Aprile 1999. A questo punto resta da capire, perché si è atteso oltre sei mesi per segnalare che il nuovo documento non andava bene, che senso ha richiamare in vita, ora, la normativa sui contrassegni IVA quando è ormai alle porte la sua completa abrogazione, a che serve aver abrogato le bolle I.V.A. quando si lascia riesumare un documento uguale. Secondo il Ministero delle Finanze per ogni spedizione di vini confezionati si dovrebbero emettere due documenti di accompagnamento, l'uno ai fini fiscali e l'altro agricolo. Ammette però anche un documento unico purché quello fiscale assorba quello agricolo. L'Ispettorato conferma la possibilità di utilizzare un documento unico a condizione che contenga tutte le indicazioni richieste dalla nuova circolare:
- generalità del mittente
- numero del documento
- data di redazione
- data di spedizione
- luogo di partenza
- luogo di consegna
- generalità del destinatario
- generalità dell'acquirente (se diverso da n. 7)
- designazione del prodotto
- quantità in litri
- generalità del vettore
- firma del mittente
- firma del vettore
- firma del destinatario
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