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Deroghe alle norme sanitarie Ue per i metodi di lavorazione tradizionali
Salvati in corner!
Ora saranno le Regioni a stabilire le regole per semplificare le procedure Haccp per le piccole aziende
Con il varo definitivo della Comunitaria '99 i prodotti tipici che rischiavano, per uniformarsi alle direttive Ue, di sparire sono salvi... In pratica la legge di attuazione delle norme comunitarie prevede che i produttori di prodotti alimentari tipici regionali non siano costretti ad abbandonare i metodi di lavorazione tradizionali per adeguarsi alle norme Haccp previste dalla direttiva comunitaria 93/43.
I prodotti dovranno però essere venduti direttamente dal produttore al consumatore nella provincia o zona tipica di produzione. Unica eccezione anche a quest'ultimo vincolo riguardante la commercializzazione è per i prodotti tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 173, il cosiddetto Decreto Tagliacosti (recepito con il decreto n. 350 del Mipaf).
Un'altra novità sempre legata alle norme comunitarie sull'autocontrollo igienico-sanitario degli alimenti recepite in Italia con il decreto legislativo 155/97 riguarda le deroghe per le aziende di piccole dimensioni nell'applicazione dell'Hazard Analysis and Critical Control Points. Norme che secondo quanto previsto nel Dlgs 155, vanno applicate nel campo alimentare a tutti coloro che si occupano di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari. Le sanzioni per la maggior parte degli operatori (possono arrivare fino a sessanta milioni) non in regola sono scattate dal 30 giugno dello scorso anno.
Per le aziende con meno di 5 addetti invece è stata già decisa una proroga al 31 marzo 2000. E adesso con il varo della Comunitaria per le piccole imprese arriva la possibilità di introdurre delle semplificazioni nelle procedure del sistema Haccp.
Il comma 5 dell'articolo 10, infatti, prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano individuare "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio provvedimento le industrie alimentari, nei confronti delle quali adottare in relazione alla tipologia di attività alle dimensioni dell'impresa ed al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Haccp".
Un'ultima novità importante introdotta dal provvedimento varato alla fine dell'anno riguarda il termine per adeguarsi alle norme igienico-sanitarie dopo il primo verbale dell'autorità sanitaria che ha effettuato le ispezioni. L'articolo 10 stabilisce infatti che il termine non dovrà essere inferiore ai 120 giorni.
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