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Patronato, un ruolo sociale al servizio dei cittadini

Incontro nazionale a Vietri

Il ruolo insostituibile del Patronato quale strumento al servizio degli imprenditori, dei lavoratori e dei cittadini per il pieno riconoscimento dei loro diritti assistenziali e previdenziali, è stato sempre sottolineato con forza dalla Confederazione Italiana Agricoltori che si è battuta per una riforma capace di valorizzare ed accrescere nel quadro di un reale processo innovativo, le funzioni di questo importante istituto sociale.
La conferma della giusta posizione assunta dalla Confederazione su questo problema è la costituzione a Bruxelles di un "Mediatore europeo" con compiti analoghi a quelli del Patronato. Il "Mediatore europeo" infatti, tutela i cittadini, le imprese e le associazioni residenti della Comunità nei confronti degli organi costituzionali europei.
Rientra nella strategia di difesa e valorizzazione di questo importante istituto sociale l'incontro nazionale dei responsabili Inac, patronato e promosso dalla Cia, che si è svolto il 23 e il 24 novembre, in provincia di Salerno. Tema del convegno è stato: " Per garantire i diritti dei cittadini. Il Patronato serve".
I lavori, presieduti dal presidente della Cia Giuseppe Avolio, sono stati aperti dal vice presidente della Confederazione, Paolo De Carolis, la relazione introduttiva dal presidente dell'INAC Antonio Giubilei. Con questa iniziativa la Cia, che ha sempre respinto con decisione gli attacchi ingiustificati rivolti ai patronati, intende ribadire nel momento in cui la riforma sta per concludere il suo iter parlamentare, i principi fondamentali a cui deve ispirarsi il legislatore e sottolineare la necessità di procedere ad una rapida definizione della nuova normativa.
L'incontro nazionale dei responsabili INAC a Vietri sul Mare costituisce anche un momento specifico di riflessione per valutare lo stato organizzativo del patronato promosso dalla Cia e per definire le linee e le forme del processo di sviluppo e qualificazione dell'attività dell'INAC nella prospettiva della riforma e di una maggiore capacità di corrispondere alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini.


Casalinghe:

Arriva l'assicurazione INAIL obbligatoria

Costerà venticinquemila lire all'anno e coprirà i rischi di infortunio tra le mura domestiche

È stata istituita, presso l'INAIL, l'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via eslusiva attività di lavoro in ambito domestico.<BR>
L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti a causa dello svolgimento dell'attività domestica dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.<BR>
L'onere per l'assicurazione è fissato in lire 25.000 all'anno, che restano a carico dello Stato per le persone con redditi propri annui lordi non superiori ai 9 milioni di lire ed appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore ai 18 milioni annui. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.
La rendita, esente da Irpef come tutte le rendite infortunistiche, sarà calcolata sul minimale settore industria.


Sentenza della Corte Costituzionale

Riscatto dei contributi.
È possibile per il collaboratore

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18/95 ha inopinatamente esteso la possibilità di riscattare i contributi prescritti ai coadivanti di artigiani, coltivatori e commercianti. Il riscatto può essere richiesto sia dal titolare d'impresa che dal lavoratore interessato; la somma da versare sarà costituita da due quote: la prima corrispondente all'importo dei contributi omessi, per legge fa carico al familiare; la seconda, rappresentata dal residuo, che sarà a carico del titolare. Se il riscatto è richiesto dal lavoratore quest'ultimo potrà richiedere al titolare d'azienda il rimborso della sola seconda quota, che costituisce il maggior onere per il risarcimento del danno da lui subito per omissione contributiva.
L'Inps (circ. n. 315/95) ha deciso che le domande degli interessati "non possono trovare accoglimento in sede amministrativa". A dirimere il conseguente contenzioso è stata chiamata la Cassazione che, con la sentenza n. 8112/99, ha dato torto all'Inps stabilendo che il riscatto oneroso è possibile a favore di un collaboratore artigiano per il quale non sono stati versati i contributi da parte del titolare di azienda.



Invalidità civile parziale

Iscrizione d'ufficio al collocamento obbligatorio sopra i 55 anni

Il Ministero dell'Interno, con circ. n. 15/99, ha comunicato che, in base al parere espresso dal Consiglio di stato sull'art. 3, c.6 L. n. 127/97, per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile parziale (per invalidità tra il 67% - 74% dal 12/3/92 - ed il 99%). tutti i cittadini, anche se ultra 55enni, devono essere iscritti nelle speciali liste di collocamento obbligatorio. Anche chi beneficia dell'assegno e ha superato 55 anni di età, deve immediatamente essere iscritto. Il Ministero del Lavoro, con circ. n. 72/99, ha opportunamente stabilito che questi invalidi siano iscritti o reiscritti d'ufficio senza che sia chiesto loro alcun adempimento. Questo obbligo non riguarda gli invalidi al 100% e i titolari di indennità di accompagnamento.


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