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Soppressa la categoria degli autoveicoli ad uso promiscuo:

Ecco le conseguenze
di G. Croese

Con il D.M. del 4 agosto 1998 di recepimento della Direttiva comunitaria n. 98 /14/CE, in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, sono state introdotte anche in Italia due sole categorie di veicoli: quelli destinati al trasporto di persone (individuati dalla lettera M) e quelli adibiti al trasporto di merci (individuati dalla lettera N).
La conseguenza è stata che il Ministero dei Trasporti ha disposto che a partire dal 1° Ottobre 1998, l'omologazione degli autoveicoli categoria M1 (autoveicoli a 4 ruote di tipo commerciale) avvenga solo come autovetture e non più come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose. Non ci sono conseguenze di natura fiscale, a seguito dell'abrogazione dell'immatricolazione ad uso promiscuo degli autoveicoli, per le aziende agricole che dichiarano i propri redditi sulla base delle risultanze catastali, in quanto ai fini IVA, gli autoveicoli, per dare diritto a detrazione, devono essere utilizzati esclusivamente ad uso strumentale ed essere carrozzati a furgone anche defenestrato, pianale, o cassone con cabina profonda.
Ben diverse sono le conseguenze per quanto riguarda la possibilità da parte delle aziende di poter trasportare la propria merce se non esiste più la possibilità di immatricolazione a promiscuo così come previsto dalla lettera C) dell'art. 54 del Codice della Strada.
Un'interpretazione restrittiva della Direttiva Comunitaria 98/14 avrebbe obbligato tutte le aziende agricole ad avere due mezzi, uno per il trasporto persone e uno per il trasporto merci. Sarebbe un assurdo in quanto la maggior parte delle nostre aziende agricole (di natura prevalentemente familiare) non avrebbero la possibilità di accollarsi un tale costo.
Per risolvere il problema sono state avanzate precise richieste al Ministero dei Trasporti il quale con risposta n. 1927/FP3-MOT B086, ha chiarito (facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti gli agricoltori liguri) che " a seguito del recepimento della Direttiva 98/14 della CE, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett.C), del Codice della Strada, vengono assorbiti nelle autovetture di cui alla lettera A) del medesimo articolo 54 comma 1 e pertanto i trasporti sin'ora effettuati con gli "autoveicoli per trasporto promiscuo" possono ora legittimamente effettuarsi con la categoria "autovetture" con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del Codice della Strada.


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