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maggio 2000 - Pagina 4
Il contratto degli impiegati agricoli
Scattano apprendistato e previdenza integrativa
Il 5 aprile scorso Coldiretti, Confagricoltura e Cia hanno siglato con il sindacato dei lavoratori il nuovo contratto nazionale di lavoro per i impiegati agricoli, che interessa alcune decine di migliaia di dipendenti.
Tra le novità salienti vi è la durata, che sarà dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.
L´aumento medio della retribuzione è in linea con l´inflazione, pari allo 1,3% dal primo aprile scorso e all´1,2% dal primo gennaio 2001.
Con l´eliminazione del livello contrattuale quadri intermedi verrà aumentata di 45 mila lire l´indennità di funzione, che arriverà a 300 mila lire medie per 14 mensilità. Anche l´indennità di cassa aumenterà di 15 mila lire mensili a quota 75 mila (per 12 mensilità).
Ai contratti territoriali non rinnovati si applicheranno i minimi di stipendio mensile per le diverse categorie di impiegati. Vengono inoltre recepite le norme quadro sull´apprendistato e sulla previdenza complementare, mentre cambia la disciplina per i dipendenti al primo impiego.
Tutela antinfortunistica:
l´Inail risarcirà il danno biologico
Il D.Lgs 38/00 all´art. 13 ha recepito le indicazioni più volte scaturite dalle sentenze della Corte Costituzionale. Infatti ricomprende nell´assicurazione obbligatoria anche il danno biologico, intendendo con esso "la lesione all´integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona" (dal Disegno di Legge sul danno alla persona approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/6/99). In base alla nuova norma, la tutela del danno biologico avviene da parte da parte dell´assicurazione obbligatoria a partire da menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% con indennizzo in capitale, nella misura indicata nell´apposita "tabella indennizzo danno biologico", e per menomazioni comprese tra il 16% al 100% con indennizzo di rendita vitalizia nella misura indicata nella "tabella indennizzo danno biologico" e relativa rendita aggiuntiva per l´indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni, rapportata al grado della menomazione, alla retribuzione dell´assicurato ed al coefficiente di cui all´apposita "tabella dei coefficienti". In tale modo all´indennizzo del danno biologico vengono introdotti elementi di diversificazione per sesso ed età e per il danno patrimoniale viene preso in considerazione il soggettivo patrimonio bio-attitudinale professionale del danneggiato.
Confronto tra la vecchia e la nuova disciplina di tutela del danno all´integrità psicofisica del soggetto conseguente ad evento lesivo avvenuto in ambito lavorativo
T.U. 1124/65
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D.Lgs. 38/00, Art. 13
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TUTELA gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che comportino una inabilità permanente assoluta o parziale superiore al 10%
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TUTELA le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che comportino:
1) un grado di invalidità dal 6% al 15%
2) dal 16% al 100%
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INDENNIZZO: dal 11% di invalidità viene erogata una rendita: Questa è rapportata al grado di inabilità sulla base di specifiche aliquote della retribuzione.
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INDENNIZZO:
1) Con invalidità dal 6% al 15% viene erogato un indennizzo in capitale riferito alla tabella delle menomazioni e dell´indennizzo del danno biologico, senza riferimento alla retribuzione.
2) Con invalidità dal 16% al 100% viene erogata una rendita vitalizia ed una rendita aggiuntiva per l´indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
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Entrata in vigore della tutela del danno biologico di origine lavorativa: art. 13 D.Lgs. 38/00
Detta tutela entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale inerente l´approvazione delle tabelle di valutazione e dei relativi criteri applicativi di cui all´art. 13, comma 3, del D.Lgs. 38/00. I casi conseguenti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto verranno trattati ai sensi della nuova disciplina. I casi conseguenti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi o denunciate prima della pubblicazione del decreto ministeriale citato verranno trattati ai sensi del T.U. 1124/65.
Inail: rivalutazione delle prestazioni economiche
In base a quanto stabilito dall´art. 11 del D.Lgs 38/00, a partire dal corrente anno e a decorrere dal primo luglio di ogni anno, le prestazioni economiche erogate dall´INAIL saranno rivalutate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rivalutate rispetto all´anno precedente. Tale rivalutazione deve avvenire a mezzo di decreto ministeriale dei Ministeri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e della Sanità, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell´INAIL.
La variazione percentuale effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 1998 ed il 1999 (calcolata dall´ISTAT) è pari a + 1,6%.
Pertanto, per il 2000 le prestazioni INAIL verranno rivalutate dell´1,6 %. Il Consiglio di Amministrazione dell´Ente con propria delibera del 23/3/00 prot. 136 ha stabilito:
Per il settore agricoltura:
La retribuzione convenzionale annua da assumere per il calcolo della rivalutazione delle rendite in godimento all´1/7/2000 è pari a Lire 32.791.000.
La retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all´art. 205 1^ comma del T.U. 1124/65, ai sensi dell´art. 14, lettera c) della legge 243/93 è pari a Lire 21.724.000 e cioè pari al minimale dell´industria.
Assegno per assistenza personale continuativa
Dall´1/7/2000 avrà importo pari a Lire 715.264
Assegno una tantum in caso di morte
Dall´1/7/2000 avrà importo pari a Lire 2.866.136
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