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Reg. (CE) 2815/98
Riportiamo qui il testo del Regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 PAG. 0056 - 0058, modificato dal Regolamento (CE) n. 640/1999 (GU L 082 26.03.99 pag.8).
Vogliamo richiamare l'attenzione in particolare su:
- art. 1: "La designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine [...] è facoltativa sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri"
- art. 3: "La designazione dell'origine [...] corrisponde alla zona geografica nella quale un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine» sono stati ottenuti."
REGOLAMENTO (CE) N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (1), relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini commestibili direttamente commercializzabili possono presentare qualità e gusti notevolmente diversi a seconda della loro origine geografica; che ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, differenze di prezzo tali da perturbare il mercato; che per le altre categorie di oli d'oliva commestibili non esistono differenze sostanziali dovute all'origine; che per tali categorie l'indicazione della designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori potrebbe far cedere agli stessi che esistano differenze qualitative; che è di conseguenza necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire a livello comunitario norme di commercializzazione che prevedono una designazione dell'origine limitata all'olio «extra vergine» di oliva e all'olio di oliva «vergine» rispondenti a determinati requisiti;
considerando che le norme di commercializzazione in materia di origine dovranno tener conto dei risultati dei negoziati in corso concernenti l'armonizzazione delle norme sull'origine non preferenziale, che verranno applicate negli scambi con i paesi terzi; che un regime di designazione obbligatoria dell'origine necessita di un sistema che consenta di rintracciare e controllare tutti i quantitativi di oli d'oliva in circolazione; che nell'ambito dei lavori relativi alla strategia per la qualità dell'olio d'oliva, che devono concludersi entro il 31 ottobre 2001, verrà elaborato un siffatto sistema atto a rintracciare i movimenti e verrà esaminata la classificazione degli oli ai quali tale sistema si applicherebbe; che occorre pertanto prevedere un regime facoltativo e provvisorio di designazione dell'origine nella Comunità europea;
considerando che per gli oli di oliva importati è necessario rispettare le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (4);
considerando che la designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (6); che, per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale;
considerando che, qualora l'origine dell'olio d'oliva vergine si riferisca alla Comunità europea o a una zona geografica comprendente un intero Stato membro, non esiste di fatto confusione con le DOP o le IGP; che le pratiche e le tecniche di estrazione, in particolare nel settore della produzione dell'olio d'oliva, indicono sulla qualità e sul gusto degli oli vergini; che i trasferimenti di olive da un paese all'altro sono molto ridotti, segnatamente in quanto sono causa di perdite notevoli della qualità degli oli ottenuti; che occorre pertanto considerare l'estrazione dell'olio come l'elemento conferente l'origine, anche in considerazione delle difficoltà di controllo e del cambiamento di classe di prodotto che questa comporta nell'ambito degli scambi internazionali;
considerando che nella Comunità europea o negli Stati membri una gran parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita da tagli di oli d'oliva al fine di conservare una qualità costante e caratteristiche organolettiche tipiche corrispondenti alle attese del mercato; che la tipicità dell'olio d'oliva vergine per le zone in questione è assicurata malgrado l'apporto di una piccola percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o talvolta grazie ad esso; che occorre pertanto, al fine di consentire un approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza, propria dell'olivicoltura, dell'entità della produzione, mantenere la designazione dell'origine di una determinata zona qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone; che in tal caso il consumatore deve tuttavia essere informato che il prodotto non proviene nella sua totalità dalla zona oggetto della designazione dell'origine;
considerando che la designazione dell'origine deve essere conforme alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (8), che è necessario evitare che le menzioni riportate sulle etichette ingenerino confusione nei consumatori quanto all'origine; che è tuttavia possibile continuare ad utilizzare i marchi esistenti qualora in passato essi siano stati ufficialmente registrati in conformità della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (9), modificata dalla decisione 92/10/CEE (10);
considerando che, al fine di garantire il controllo della designazione dell'origine, occorre prevedere il riconoscimento delle imprese di condizionamento che chiedono la facoltà di indicarla sugli oli d'oliva vergini da esse commercializzati;
considerando che, al fine di consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l'attuazione degli strumenti necessari alla loro applicazione e per non causare perturbazioni nelle operazioni commerciali, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento, nonché prevedere lo smercio dell'olio condizionato prima della sua applicazione;
considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 La designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, di cui al punto 1, lettera a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, è facoltativa sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi. Qualora un operatore usufruisca di tale facoltà, la designazione dell'origine è autorizzata esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento. La designazione dell'origine degli altri oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'allegato del regolamento citato non è autorizzata sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi.
Articolo 2 1. La designazione dell'origine riguarda una zona geografica e può indicare soltanto: a) una zona geografica la cui denominazione è stata registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92, e/o b) ai sensi del presente regolamento; - uno Stato membro; - la Comunità europea; - un paese terzo. 2. Fatte salve le norme nazionali adottate ai sensi della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione della designazione dell'origine per i consumatori finali devono essere conformi a quanto disposto dal presente paragrafo. La designazione dell'origine è riportata sull'imballaggio o sull'etichetta apposta su di esso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 79/112/CEE, in modo da essere facilmente compresa dai consumatori finali. Qualsiasi riferimento a una zona geografica sull'imballaggio o sull'etichetta apposta su di esso è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione; - del nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione è stata presentata anteriormente al 1º gennaio 1999 conformemente alla direttiva 89/104/CEE; - della designazione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 3 1. Per gli oli d'oliva che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di una indicazione geografica protetta, la designazione dell'origine deve essere effettuata in conformità delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92. 2. La designazione dell'origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea, nei casi diversi da quelli specificati al paragrafo 1, corrisponde alla zona geografica nella quale un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine» sono stati ottenuti. Tuttavia, nel caso di tagli di «oli extra vergini di oliva» o di «oli di oliva vergini» che provengono per più del 75 % da uno stesso Stato membro o dalla Comunità l'origine prevalente può essere indicata a condizione che sia seguita dalla menzione «selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali superiore al (75 %) in . . . (designazione dell'origine)». Ai sensi del presente paragrafo, un olio extra vergine d'oliva o un olio d'oliva vergine si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l'olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi. 3. Nel caso di un olio extra vergine d'oliva o di un olio vergine d'oliva importato da un paese terzo, la designazione dell'origine è determinata delle disposizioni in materia di origine non preferenziale di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 4 1. L'«olio extra vergine di oliva» e l'«olio di oliva vergine» la cui origine è designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Stato membro interessato. Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro interessato, sul territorio del quale sono situati gli impianti di condizionamento. 2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che: - dispongono di impianti di condizionamento; - s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine; - accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento. 3. L'imballaggio o l'etichetta apposta su di esso riportano l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.
Articolo 5 1. Il controllo delle designazioni dell'origine è effettuato dagli Stati membri nelle imprese di condizionamento interessate al fine di accertare la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli d'oliva vergini utilizzati. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e in particolare istituiscono un regime di sanzioni pecunarie per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tale scopo.
Articolo 6 Gli obblighi di etichettatura di cui al presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima della data di inizio dell'applicazione del presente regolamento anteriormente al 30 giugno 1999. [modifica apportata dal Reg. (CE) n. 640/1999]
Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua entrata in vigore e fino al 31 ottobre 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (3) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (4) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1. (5) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (6) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (7) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (8) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21. (9) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1. (10) GU L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35.
Regolamento (CE) n. 640/1999 della Commissione del 25 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 26/03/1999 PAG. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 640/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITĄ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunitą europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva (3) ha stabilito le norme relative alla designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi, applicabili nel settore dell'olio d'oliva; considerando che il periodo di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 fino alla data di inizio della sua applicazione non č sufficiente per consentire l'esaurimento delle etichette residue e degli imballaggi prestampati; che č quindi opportuno posticipare la data limite per l'applicazione degli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 6, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2815/98, i termini «prima della data di inizio dell'applicazione del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «anteriormente al 30 giugno 1999».
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitą europee. Esso č applicabile a decorrere dal 1° aprile 1999.
Il presente regolamento č obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (3) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 56.
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